Il Comitato degli Stati Membri (MSC) ha deciso all'unanimità di inserire le seguenti otto sostanze altamente problematiche in quanto cancerogene, mutagene, o tossiche per la riproduzione (CMR) nella lista delle sostanze (Candidate list) che potranno essere soggette ad autorizzazione.
Le otto sostanze identificate sono:
- triossido di cromo
- acidi generati dal triossido di cromo ed i loro oligomeri
- solfato di cobalto (II)
- dinitrato di cobalto (II)
- carbonato di cobalto (II)
- diacetato di cobalto (II)
- 2-metossietanolo
- 2 etossietanolo
La lista aggiornata delle sostanze altamente problematiche candidate all'autorizzazione può essere scaricata all'indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
Cosa comporta questa decisione ai sensi del Regolamento REACH?
1
Il fornitore di una sostanza inclusa nella Candidate List trasmette al destinatario della sostanza una Scheda di Dati di Sicurezza (art. 33).
2
Se la sostanza si trova in preparati, ogni produttore o importatore di preparati non classificati come pericolosi secondo la Direttiva 1999/45/CE deve fornire su richiesta i componenti e la relativa Scheda Dati di Sicurezza se il preparato contiene almeno una delle sostanze incluse nella Candidate List in concentrazione > 0,1% (peso/peso) per preparati non gassosi, se la sostanza è PBT (Persistente, Bioaccumulabile e Tossica) o vPvB (molto Persistente e molto Bioaccumulabile).
3
Se la sostanza si trova in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso, il fornitore deve fornire al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art. 33).
Dal 2011 ogni produttore o importatore di articoli notifica all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso (art. 7.2).
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