Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014 il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”.
Il nuovo Decreto Legislativo presenta importanti e preoccupanti implicazioni per le aziende galvaniche. Si segnalano in particolare alcune novità introdotte dall'Art. 7, che al comma 2 aggiunge alla documentazione richiesta per il rilascio o l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale una ulteriore informazione:
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.”.
Mentre al comma 5 prevede che:
9 -septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9 -quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”.
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