Il DLgs 152/2006 emendato dal DLgs 46/2014 prevede che determinate aziende soggette ad AIA (ma non tutte) che utilizzano, producono o scaricano sostanze pericolose devono dotarsi di una relazione di riferimento che contiene «informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività». Lo stesso decreto stabilisce che a garanzia degli obblighi di ripristino del sito al momento della cessazione dell'attività «l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente».
Con il Decreto del 13 novembre 2014, n. 272, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) aveva stabilito chi ha l'obbligo di presentare la relazione di riferimento e le modalità per la sua redazione.
Con il Decreto del 26 maggio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 237 del 10 ottobre 2016) il MATTM ha stabilito le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e definito i criteri in base ai quali determinare l'importo delle stesse.
Il Decreto stabilisce, tra l'altro, i seguenti punti.
Le garanzie finanziarie devono essere prestate da parte del gestore a favore della competente amministrazione (Regione, Provincia autonoma territorialmente competente o Ente delegato).
Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento non sono tenute a prestare garanzie finanziarie.
Le garanzie finanziarie prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica,sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie previste dalla disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere,conseguentemente per tali attività le medesime garanzie sono eventualmente richieste solo allo svincolo delle prime.
L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo.
L'ammontare delle garanzie finanziarie deve consentire, al momento della cessazione definitiva dell'attività,la copertura dei costi della valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee; della progettazione e attuazione delle misure necessarie per rimediare all'eventuale inquinamento provocato dall'installazione in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento.
L'ammontare delle garanzie è determinato tenendo conto delle attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito, della pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, del periodo residuo di vita utile dell'installazione.
L'ammontare delle garanzie finanziarie (ad eccezione dei casi in cui debba essere corrisposto l'importo minimo) è ridotto di un importo fino al 50% per le imprese registrate EMAS e fino al 40% per le imprese in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
L'allegato A del Decreto illustra le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie.
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